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Comitato dei Ministri

Il Comitato dei Ministri, organo decisionale del Consiglio d’Europa, è composto dai 47 Ministri degli Esteri o dai loro Rappresentanti Permanenti a Strasburgo.

Le sessioni dei Ministri degli Affari Esteri e le riunioni dei loro delegati sono disciplinate dallo Statuto del Consiglio d’Europa e dal Regolamento interno.
Il Comitato si riunisce a livello ministeriale una volta all’anno, a maggio o a novembre. Le sue riunioni, note come “sessioni”, si svolgono normalmente a Strasburgo. Di regola, la maggior parte di ogni sessione viene dedicata al dialogo politico, ma i Ministri possono esaminare tutte le questioni di interesse comune, ad eccezione delle questioni riguardanti la difesa.
Le riunioni dei Delegati dei Ministri si tengono invece una volta alla settimana, mentre più frequenti sono i loro incontri nell’ambito dei gruppi sussidiari.

La presidenza del Comitato è assunta a turno per un periodo di sei mesi, seguendo l’ordine alfabetico inglese del nome degli Stati membri.

Il Comitato dei Ministri svolge un triplice ruolo:

  • di istanza dei Governi, che si esprimono con valore paritario sui vari approcci nazionali riguardanti i problemi che devono affrontare le società europee;
  • di organo collegiale di dialogo, in cui vengono formulate le risposte dei Paesi europei a tali sfide;
  • di custode, insieme all’Assemblea Parlamentare, dei valori su cui si fonda il Consiglio d’Europa e (a tale titolo, svolge una missione di monitoraggio del rispetto degli impegni assunti dagli Stati membri).

L’azione del Comitato dei Ministri comprende il dialogo politico, le relazioni con l’Assemblea Parlamentare (che assume svariate forme, tra cui la redazione della relazione statutaria del Comitato dei Ministri, le richieste di pareri, il seguito dato alle Raccomandazioni dell’Assemblea, risposte a interrogazioni scritte e orali, il Comitato Misto), nonché con il Congresso dei Poteri Locali e Regionali d’Europa.

Il Comitato dei Ministri è inoltre competente in materia di:

  • ammissione di nuovi Stati membri;

Il Comitato dei Ministri ha il potere di invitare Stati europei a diventare membri del Consiglio d’Europa (Articoli 4, 5 e 6 dello Statuto) e di decidere la sospensione o l’esclusione di un membro.
La procedura di ammissione inizia nel momento in cui il Comitato dei Ministri, dopo aver ricevuto una domanda ufficiale di adesione, consulta l’Assemblea Parlamentare, la quale adotta un Parere. Qualora il Comitato dei Ministri decida che uno Stato può essere ammesso, adotta una risoluzione che invita il suddetto Stato a divenire membro. L’invito specifica il numero di seggi di cui lo Stato disporrà in seno all’Assemblea e la sua quota di partecipazione al bilancio (Articolo 6 dello Statuto). Gli inviti rivolti negli ultimi anni comprendevano anche un certo numero di condizioni relative all’attuazione di riforme democratiche all’interno dello Stato candidato. Uno Stato invitato diventa Membro dopo il deposito, presso il Segretario Generale, del proprio strumento di adesione, generalmente da parte del Ministro degli Esteri.

  • adozione di convenzioni, accordi e raccomandazioni;

Il testo di un trattato è finalizzato quando viene adottato dal Comitato dei Ministri. Ai sensi dell’Articolo 20 dello Statuto, l’adozione di un trattato richiede: la maggioranza dei due terzi dei voti espressi; la maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di voto.
Le Convenzioni sono vincolanti unicamente per gli Stati che le ratificano.
Il Comitato dei Ministri può inoltre indirizzare delle Raccomandazioni agli Stati membri su questioni per le quali il Comitato ha convenuto di adottare una “politica comune”.
Ai sensi dell’Articolo 20 dello Statuto, l’adozione di una Raccomandazione richiede: l’unanimità dei voti espressi; la maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di voto.
Tuttavia, alla loro riunione 519 bis (novembre 1994) i Rappresentanti dei Ministri hanno deciso di rendere più flessibile la procedura di voto ed hanno concluso un “Gentleman’s agreement” in base al quale non viene applicata la norma dell’unanimità per l’adozione delle Raccomandazioni. Le Raccomandazioni non sono vincolanti per gli Stati membri.

  • adozione del bilancio;
    In virtù dell’Articolo 38.c dello Statuto, il Segretario Generale è invitato a preparare un bilancio preventivo ogni anno e a sottoporlo all’approvazione del Comitato dei Ministri: esso viene presentato ai Delegati dei Ministri nel mese di novembre ogni anno ed adottato sotto forma di risoluzione. Ai sensi dell’Articolo 29 del Regolamento finanziario (rivisto nel maggio 1997) i Delegati sono assistiti da una Commissione di Bilancio composta di undici esperti indipendenti, nominati dal Comitato dei Ministri su proposta dei governi membri.
  • adozione e controllo del Programma di attività;

Fin dal 1966 il Consiglio d’Europa ha organizzato, pianificato e preventivato in bilancio le proprie attività secondo un programma di lavoro annuale, pubblicato sotto il titolo “Programma intergovernativo di attività”. I Delegati dei Ministri adottano tale programma verso la fine di ogni anno e sono incaricati di sorvegliarne l’attuazione coadiuvati dai comitati direttivi ed alcuni comitati di esperti ad hoc.

  • attivazione di programmi di cooperazione e di assistenza;

controllo dell’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei Diritti dell’Uomo;
I Delegati dei Ministri si riuniscono regolarmente, quattro volte l’anno (Riunioni “Diritti dell’Uomo” DH/HR), per svolgere la funzione di supervisore dell’esecuzione delle sentenze conferita al Comitato dei Ministri dall’articolo 46 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, quale emendata dai Protocolli n° 11 e 14.
La funzione essenziale del Comitato dei Ministri è di garantire che gli Stati membri diano esecuzione alle sentenze della Corte europea dei Diritti dell’Uomo. Il Comitato adotta a conclusione di ogni caso una risoluzione finale; in certi casi, delle risoluzioni interinali possono essere adottate. Entrambi i tipi di risoluzioni sono pubbliche.

 

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