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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Ogni Stato parte della Convenzione di Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (1953) o individuo che si ritenga vittima di una violazione di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione può ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, al fine di ottenere il rispetto di tali diritti nei propri confronti.

Infatti, la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (più conosciuta come Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953, ha istituito una vera e propria giurisdizione internazionale competente a pronunciarsi sul rispetto dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

Aderendo alla Convenzione, gli Stati si impegnano a garantire a quanti, persone fisiche o giuridiche ed indipendentemente dalla nazionalità (art. 1), siano soggetti alla propria giurisdizione, i diritti e le libertà tutelati dalla Convenzione, vale a dire il diritto alla vita (art. 2); le garanzie giudiziarie – il diritto alla libertà ed alla sicurezza (art. 5), il diritto ad un processo equo (art. 6), il principio Nulla poena sine lege (art. 7) ed il diritto ad un ricorso effettivo (art. 13) -; il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8); il diritto al matrimonio (art. 12); la protezione della proprietà (art. 1 Protocollo 1); la libertà di espressione (art. 10); la libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9); la libertà di riunione e di associazione (art. 11). Inoltre, la Convenzione vieta la tortura e le pene o trattamenti inumani e degradanti (art. 3), la schiavitù ed il lavoro forzato (art. 4) e qualsiasi forma di discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione (art. 14).
Deroghe agli obblighi previsti dalla Convenzione possono essere previste solo in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda, ad esclusione degli obblighi derivanti da altri impegni assunti a livello internazionale e di quelli di cui agli articoli 2, 3, 4§1 e 7 della Convenzione.

La Convenzione è uno “strumento vivente”. Essa si evolve, innanzitutto, grazie all’attività interpretativa della Corte che, con la sua giurisprudenza, ha notevolmente ampliato il ventaglio delle situazioni giuridiche tutelate fino a ricomprendervi anche ipotesi non prevedibili all’epoca dell’adozione della Convenzione (ad esempio, il diritto ad un ambiente salubre, il diritto alla protezione dei dati sensibili, i diritti in materia di procedura di estradizione ed espulsione, ecc.).
Inoltre, la Convenzione si arricchisce mediante l’adozione di Protocolli addizionali, volti a garantire più diritti non inclusi nel testo iniziale della Convenzione e modificare la struttura ed il funzionamento della procedura di ricorso. Tra i 14 Protocolli sino ad oggi adottati, si segnalano il Protocollo n° 13 relativo all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza (entrato in vigore nel 2003), il Protocollo n° 12 sulla non discriminazione (in vigore dal 2005) ed il Protocollo n° 14 che ha apportato significativi emendamenti al sistema di controllo della Convenzione (entrato in vigore il 1° giugno 2010).

La Corte, che ha sede a Strasburgo, si compone di un numero di giudici pari a quello degli Stati contraenti (attualmente quarantasette), eletti per nove anni dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, non rieleggibili e con mandato che termina una volta compiuto il settantesimo anno d’età (Prot. 14). I giudici siedono nella Corte a titolo individuale, non rappresentando nessuno Stato, essendo perciò legati ad un obbligo d’indipendenza e imparzialità nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte riunita in sede plenaria elegge il suo presidente, i vice-presidenti (uno o due) ed i presidenti di sezione per un periodo di tre anni. L’attuale Presidente della Corte è Mattias Guyomar (France), dal 30 maggio 2025. Dal 1° novembre 2015 al 4 maggio 2019 ha ricoperto la carica un italiano, il giudice Guido Raimondi.

I casi sono normalmente trattati da un collegio composto da 7 giudici, che può essere ridotto a 7, secondo le previsioni dell’art 26 n.2; il presidente della sezione e il giudice eletto in relazione allo Stato in causa ne fanno parte di diritto. Dei Comitati di tre giudici sono inoltre costituiti per un periodo di dodici mesi in seno a ciascuna sezione con le competenze di cui all’art.28 di seguito specificate. I membri della sezione che non partecipano ad una data seduta della camera siedono in qualità di supplenti. Infine, la Grande Camera della Corte è costituita da diciassette giudici. Vi siedono di diritto il presidente, i vice-presidenti della Corte e i presidenti di sezione. La procedura avviata in sede di ricorso alla Corte è in contraddittorio e pubblica, incluse le udienze e salvo circostanze eccezionali. Le memorie e gli altri documenti depositati presso la cancelleria della Corte dalle parti sono liberamente accessibili al pubblico; i ricorsi possono essere presentati individualmente o tramite rappresentazione di un avvocato, in una delle lingue ufficiali degli Stati contraenti. Secondo il Prot. 14 ogni ricorso individuale viene in primo luogo attribuito ad un giudice unico: dopo un esame preliminare del caso, il giudice unico decide sulla ricevibilità o sull’eventuale cancellazione dal ruolo. Se non viene dichiarato irricevibile o cancellato dal ruolo, il giudice unico lo trasmette ad un comitato o ad una sezione per un ulteriore esame. Il comitato potrà a sua volta o dichiararlo irricevibile o decidere nel merito qualora la questione in causa sia oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte. Se non viene adottata nessuna decisione delle precedenti una sezione si pronuncerà sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi presentati.

Il Presidente della Camera può invitare o autorizzare qualunque Stato contraente non parte alla procedura, o qualunque persona interessata diversa dal ricorrente, a sottomettere delle osservazioni scritte oppure a partecipare all’udienza; lo Stato contraente un cui cittadino sia parte ricorrente nel caso può invece intervenire di diritto. Durante la procedura, la Corte può mettersi a disposizione delle parti per giungere ad un regolamento amichevole. In qualunque stadio, le camere hanno la facoltà di rimettere un caso alla Grande Camera quando il caso solleva una grave questione relativa all’interpretazione della Convenzione, oppure quando la soluzione di un dato problema può portare ad una contraddizione con una sentenza resa anteriormente dalla Corte, a meno che una delle parti non vi si opponga.

Al termine del merito, la camera si pronuncia a maggioranza; entro tre mesi della pronuncia, ogni parte può richiedere che il caso sia rinviato innanzi alla Grande Camera se esso solleva una grave questione relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, oppure un’importante questione di carattere generale.
Una sentenza di camera diviene definitiva una volta scaduto il termine di tre mesi senza che nessuna delle parti abbia richiesto il rinvio alla Grande Camera, oppure anche prima di detta scadenza nel caso in cui le parti dichiarino espressamente di non avere l’intenzione di richiedere il rinvio alla Grande Camera, o infine se la richiesta di rinvio viene rigettata. Per contro, se accetta la richiesta, la Grande Camera decide sul caso a maggioranza e con sentenza definitiva; tutte le sentenze definitive della Corte sono vincolanti per gli Stati convenuti interessati.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è responsabile del controllo dell’esecuzione di dette sentenze: esso è quindi incaricato di verificare che gli Stati condannati per aver violato la Convenzione adottino le misure necessarie per adempiere agli obblighi risultanti dalle sentenze della Corte. Sulla base del Protocollo 14 il Comitato dei Ministri può, con una decisione presa a maggioranza dei 2/3, avviare un’azione davanti alla Corte in caso di inottemperanza alla sentenza da parte di uno Stato. Il Comitato inoltre può anche chiedere alla Corte l’interpretazione di una sentenza.

Un ulteriore compito assegnato alla Corte è inoltre quello di fornire pareri consultivi su questioni giuridiche riguardanti l’interpretazione della Convenzione e dei Protocolli, su richiesta del Comitato dei Ministri. Tali richieste di pareri consultivi sono esaminate dalla Grande Camera, i cui pareri sono adottati a maggioranza.

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