﻿{"id":90,"date":"2022-11-09T17:43:41","date_gmt":"2022-11-09T16:43:41","guid":{"rendered":"https:\/\/rpcoe.esteri.it\/?page_id=90"},"modified":"2025-06-03T11:39:55","modified_gmt":"2025-06-03T09:39:55","slug":"corte-europea-diritti-dell-uomo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/rpcoe.esteri.it\/it\/litalia-e-il-coe\/il-consiglio-deuropa\/corte-europea-diritti-dell-uomo\/","title":{"rendered":"Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo"},"content":{"rendered":"<p>Ogni Stato parte della <a href=\"http:\/\/conventions.coe.int\/Treaty\/Commun\/ListeTraites.asp?MA=3&amp;CM=7&amp;CL=ITA\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Convenzione di Salvaguardia dei Diritti dell\u2019Uomo e delle Libert\u00e0 Fondamentali<\/a> (1953) o individuo che si ritenga vittima di una violazione di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione pu\u00f2 ricorrere alla <a href=\"http:\/\/www.echr.coe.int\/echr\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo<\/a> di Strasburgo, al fine di ottenere il rispetto di tali diritti nei propri confronti.<\/p>\n<p>Infatti, la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell\u2019Uomo e delle Libert\u00e0 Fondamentali (pi\u00f9 conosciuta come Convenzione Europea dei Diritti dell\u2019Uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953, ha istituito una vera e propria giurisdizione internazionale competente a pronunciarsi sul rispetto dei diritti e delle libert\u00e0 in essa enunciati.<\/p>\n<p>Aderendo alla Convenzione, gli Stati si impegnano a garantire a quanti, persone fisiche o giuridiche ed indipendentemente dalla nazionalit\u00e0 (art. 1), siano soggetti alla propria giurisdizione, i diritti e le libert\u00e0 tutelati dalla Convenzione, vale a dire il diritto alla vita (art. 2); le garanzie giudiziarie \u2013 il diritto alla libert\u00e0 ed alla sicurezza (art. 5), il diritto ad un processo equo (art. 6), il principio Nulla poena sine lege (art. 7) ed il diritto ad un ricorso effettivo (art. 13) -; il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8); il diritto al matrimonio (art. 12); la protezione della propriet\u00e0 (art. 1 Protocollo 1); la libert\u00e0 di espressione (art. 10); la libert\u00e0 di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9); la libert\u00e0 di riunione e di associazione (art. 11). Inoltre, la Convenzione vieta la tortura e le pene o trattamenti inumani e degradanti (art. 3), la schiavit\u00f9 ed il lavoro forzato (art. 4) e qualsiasi forma di discriminazione nel godimento dei diritti e delle libert\u00e0 sanciti dalla Convenzione (art. 14).<br \/>\nDeroghe agli obblighi previsti dalla Convenzione possono essere previste solo in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda, ad esclusione degli obblighi derivanti da altri impegni assunti a livello internazionale e di quelli di cui agli articoli 2, 3, 4\u00a71 e 7 della Convenzione.<\/p>\n<p>La Convenzione \u00e8 uno \u201cstrumento vivente\u201d. Essa si evolve, innanzitutto, grazie all\u2019attivit\u00e0 interpretativa della Corte che, con la sua giurisprudenza, ha notevolmente ampliato il ventaglio delle situazioni giuridiche tutelate fino a ricomprendervi anche ipotesi non prevedibili all\u2019epoca dell\u2019adozione della Convenzione (ad esempio, il diritto ad un ambiente salubre, il diritto alla protezione dei dati sensibili, i diritti in materia di procedura di estradizione ed espulsione, ecc.).<br \/>\nInoltre, la Convenzione si arricchisce mediante l\u2019adozione di Protocolli addizionali, volti a garantire pi\u00f9 diritti non inclusi nel testo iniziale della Convenzione e modificare la struttura ed il funzionamento della procedura di ricorso. Tra i 14 Protocolli sino ad oggi adottati, si segnalano il Protocollo n\u00b0 13 relativo all\u2019abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza (entrato in vigore nel 2003), il Protocollo n\u00b0 12 sulla non discriminazione (in vigore dal 2005) ed il Protocollo n\u00b0 14 che ha apportato significativi emendamenti al sistema di controllo della Convenzione (entrato in vigore il 1\u00b0 giugno 2010).<\/p>\n<p>La Corte, che ha sede a Strasburgo, si compone di un numero di giudici pari a quello degli Stati contraenti (attualmente quarantasette), eletti per nove anni dall\u2019Assemblea Parlamentare del Consiglio d\u2019Europa, non rieleggibili e con mandato che termina una volta compiuto il settantesimo anno d\u2019et\u00e0 (Prot. 14). I giudici siedono nella Corte a titolo individuale, non rappresentando nessuno Stato, essendo perci\u00f2 legati ad un obbligo d\u2019indipendenza e imparzialit\u00e0 nell\u2019esercizio delle loro funzioni. La Corte riunita in sede plenaria elegge il suo presidente, i vice-presidenti (uno o due) ed i presidenti di sezione per un periodo di tre anni. L&#8217;attuale Presidente della Corte \u00e8 Mattias Guyomar (France), dal 30 maggio 2025. Dal 1\u00b0 novembre 2015 al 4 maggio 2019 ha ricoperto la carica un italiano, il giudice Guido Raimondi.<\/p>\n<p>I casi sono normalmente trattati da un collegio composto da 7 giudici, che pu\u00f2 essere ridotto a 7, secondo le previsioni dell\u2019art 26 n.2; il presidente della sezione e il giudice eletto in relazione allo Stato in causa ne fanno parte di diritto. Dei Comitati di tre giudici sono inoltre costituiti per un periodo di dodici mesi in seno a ciascuna sezione con le competenze di cui all\u2019art.28 di seguito specificate. I membri della sezione che non partecipano ad una data seduta della camera siedono in qualit\u00e0 di supplenti. Infine, la Grande Camera della Corte \u00e8 costituita da diciassette giudici. Vi siedono di diritto il presidente, i vice-presidenti della Corte e i presidenti di sezione. La procedura avviata in sede di ricorso alla Corte \u00e8 in contraddittorio e pubblica, incluse le udienze e salvo circostanze eccezionali. Le memorie e gli altri documenti depositati presso la cancelleria della Corte dalle parti sono liberamente accessibili al pubblico; i ricorsi possono essere presentati individualmente o tramite rappresentazione di un avvocato, in una delle lingue ufficiali degli Stati contraenti. Secondo il Prot. 14 ogni ricorso individuale viene in primo luogo attribuito ad un giudice unico: dopo un esame preliminare del caso, il giudice unico decide sulla ricevibilit\u00e0 o sull\u2019eventuale cancellazione dal ruolo. Se non viene dichiarato irricevibile o cancellato dal ruolo, il giudice unico lo trasmette ad un comitato o ad una sezione per un ulteriore esame. Il comitato potr\u00e0 a sua volta o dichiararlo irricevibile o decidere nel merito qualora la questione in causa sia oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte. Se non viene adottata nessuna decisione delle precedenti una sezione si pronuncer\u00e0 sulla ricevibilit\u00e0 e sul merito dei ricorsi presentati.<\/p>\n<p>Il Presidente della Camera pu\u00f2 invitare o autorizzare qualunque Stato contraente non parte alla procedura, o qualunque persona interessata diversa dal ricorrente, a sottomettere delle osservazioni scritte oppure a partecipare all&#8217;udienza; lo Stato contraente un cui cittadino sia parte ricorrente nel caso pu\u00f2 invece intervenire di diritto. Durante la procedura, la Corte pu\u00f2 mettersi a disposizione delle parti per giungere ad un regolamento amichevole. In qualunque stadio, le camere hanno la facolt\u00e0 di rimettere un caso alla Grande Camera quando il caso solleva una grave questione relativa all\u2019interpretazione della Convenzione, oppure quando la soluzione di un dato problema pu\u00f2 portare ad una contraddizione con una sentenza resa anteriormente dalla Corte, a meno che una delle parti non vi si opponga.<\/p>\n<p>Al termine del merito, la camera si pronuncia a maggioranza; entro tre mesi della pronuncia, ogni parte pu\u00f2 richiedere che il caso sia rinviato innanzi alla Grande Camera se esso solleva una grave questione relativa all\u2019interpretazione o all\u2019applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, oppure un\u2019importante questione di carattere generale.<br \/>\nUna sentenza di camera diviene definitiva una volta scaduto il termine di tre mesi senza che nessuna delle parti abbia richiesto il rinvio alla Grande Camera, oppure anche prima di detta scadenza nel caso in cui le parti dichiarino espressamente di non avere l\u2019intenzione di richiedere il rinvio alla Grande Camera, o infine se la richiesta di rinvio viene rigettata. Per contro, se accetta la richiesta, la Grande Camera decide sul caso a maggioranza e con sentenza definitiva; tutte le sentenze definitive della Corte sono vincolanti per gli Stati convenuti interessati.<\/p>\n<p>Il Comitato dei Ministri del Consiglio d\u2019Europa \u00e8 responsabile del controllo dell\u2019esecuzione di dette sentenze: esso \u00e8 quindi incaricato di verificare che gli Stati condannati per aver violato la Convenzione adottino le misure necessarie per adempiere agli obblighi risultanti dalle sentenze della Corte. Sulla base del Protocollo 14 il Comitato dei Ministri pu\u00f2, con una decisione presa a maggioranza dei 2\/3, avviare un\u2019azione davanti alla Corte in caso di inottemperanza alla sentenza da parte di uno Stato. Il Comitato inoltre pu\u00f2 anche chiedere alla Corte l\u2019interpretazione di una sentenza.<\/p>\n<p>Un ulteriore compito assegnato alla Corte \u00e8 inoltre quello di fornire pareri consultivi su questioni giuridiche riguardanti l\u2019interpretazione della Convenzione e dei Protocolli, su richiesta del Comitato dei Ministri. Tali richieste di pareri consultivi sono esaminate dalla Grande Camera, i cui pareri sono adottati a maggioranza.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.echr.coe.int\/Documents\/CP_Italy_ENG.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Scheda Paese<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Ogni Stato parte della Convenzione di Salvaguardia dei Diritti dell\u2019Uomo e delle Libert\u00e0 Fondamentali (1953) o individuo che si ritenga vittima di una violazione di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione pu\u00f2 ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo di Strasburgo, al fine di ottenere il rispetto di tali diritti nei propri confronti. 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